Nuovi venuti alla luce – Normativa in riferimento al territorio italico – FACOLTATIVA:

Il bambino nato in Italia da genitori italici IN linea con le norme di Diritto Internazionale riferite, può essere in seguito comunicato con “presenza sul territorio”, tramite apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio apostillata verso le Istituzioni nazionali alle quali si vuol dare comunicazione ed agli Enti territoriali che dovranno protocollare l’atto in quanto i genitori naturali, non essendo cittadini a cui nasce un bambino, non sono tenuti a denunciarlo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento non è pertanto dovuto al fine di redigere l’atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato. Essendo la nascita sotto altro Ordinamento Giuridico, è pertanto facoltà dei Genitori e non obbligo.

A tal fine si specifica che a seguito della procedura facoltativa sopra indicata, per i quali gli Stati confederati sono in possesso della documentazione di rito, La cittadinanza del bambino nell’Anagrafe della Popolazione Residente dello Stato ove si è deciso di allacciare un rapporto contrattuale; verrà indicata in prima istanza come “NON DOCUMENTATA”, sulla base di quello che è stabilito dai commi 2 e 2 bis, art.2, del d.p.r. n. 394/1999, gli stati, fatti, e qualità personali, tra cui la cittadinanza/STATO di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato Confedederato, ovvero tramite documento del minore, certificato di nascita o attestazione rilasciata dalla Propria autorità consolare Estera su suolo Italico.

La cittadinanza/STATO del bambino negli archivi anagrafici verrà riportata/o quando sia stata presentata al Comune la documentazione prima descritta, e fino ad allora sulle attestazioni anagrafiche e sulla carta d’identità rilasciate, alla voce cittadinanza verrà indicato “NON DOCUMENTATA” ed in seguito al procedimento, sulla Carta di Identità (di Stato Italia ad esempio) sarà riportata alla voce “Cittadinanza” lo STATO Patrinomico ed il Nome e Cognome de minore in Alternato.

Non potrà essere quindi data dall’Ufficiale di Stato dell’Anagrafe, cittadinanza Italiana in quanto manchevoli i presupposti di cui all’art. 9 legge 5 febbraio 1992 n. 91 in quanto la Residenza del Minore è domiciliata in altro luogo.

Trasparenza dovuta da parte degli uffici Anagrafe di Stato estero ove ci si rivolge

Modalità di avvio

A domanda degli interessati

Decorrenza termine

Dalla data della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell’ufficio

Silenzio assenso/Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Attribuzione della cittadinanza o STATO straniera/o al minore nato in Italia