Il “principio” di autodeterminazione dei popoli è sancito dagli articoli 1, par. 2, 55 e 76 della Carta delle Nazioni Unite. Questo “principio” è divenuto “diritto umano”, formalmente riconosciuto a tutti i popoli, in virtù dell’identico articolo l dei due Patti internazionali sui diritti umani del l966:
“l. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. (…) 3. Gli Stati parti del presente Patto, (…), debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite”.
Il diritto di autodeterminazione è riconosciuto anche dall’articolo 20 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, entrata in vigore nel l986.
L’Atto finale di Helsinki riconosce il diritto di autodeterminazione al principio VIII:
“Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, (…)”.
L’articolo l, par. 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo, del 1986, richiamando espressamente l’articolo l dei due Patti internazionali del l966, stabilisce:
“Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all’autodeterminazione”.
La Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli (Carta di Algeri, l976), che è un importante atto politico nongovernativo, stabilisce all’articolo 5 che “Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione”.
Con i sui Confederati e con tutti coloro che cercano l’autodeterminazione, fornisce strumenti di Diritto idonei ad intraprendere scelte consapevoli in tali ambiti. Ogni Confederato viene munito, dopo il suo percorso di “autodeterminazione dei popoli” di appositi documenti identificativi, le comunità ricevono la possibilità di utilizzare i loghi confederativi da appore sui propri documenti e tutto questo a seguito di atti pubblici riportati le apostille internazionali dell’Aja a sancire tale Diritto Costituito a livello Internazionale.
Assieme ad una formale presenza sul territorio natio, tali documenti vengono comunicati con altrettanti atti pubblici a tutti i Paesi firmatari del Trattato dell’Aja. Di fatto tale percorso ha permesso di legittimare, secondo Diritto Internazionale i nuovi status favorendo così il benessere globale di coloro che si sono autodeterminati e contribuendo sul territorio in modo attivo sia in ambito sociale che economico migliorando, di fatto anche altri Stati basati sulla territorialità che condividono lo stesso Territorio con pari diritto costituito.
Siamo dinanzi ad un nuovo paradigma geo-politico e solo un dialogo strutturato, ponderato e consapevole potrà permettere agli Stati quale immensa risorsa, tale processo sta portando e poterà in termini economici, di Diritti Umani, di preservazione e tutela del territorio e quindi sociali.